Skip to content

Donazioni, salvo il terzo acquirente

Nol mondo delle compravendite immobiliari, acquistare un appartamento pervenuto al venditore tramite una donazione era quasi impossibile. Adesso le cose sono cambiate.

In termini operativi, il legittimario che ottiene una pronuncia favorevole non può più recuperare il bene dal terzo acquirente che abbia trascritto tempestivamente il proprio titolo prima della trascrizione della domanda di riduzione. La tutela del legittimario si trasforma in un diritto di credito nei confronti del donatario originario, finalizzato alla reintegrazione della quota di legittima lesa.

Solo nell’ipotesi in cui il bene sia stato trasferito a titolo gratuito e il donatario risulti insolvente, l’obbligo di compensazione può estendersi all’avente causa, nei limiti del vantaggio economico effettivamente conseguito. In caso di trasferimento a titolo oneroso, il terzo acquirente risulta tutelato in linea generale dalle azioni restitutorie, salvo l’operatività della disciplina transitoria e l’eventuale esistenza di formalità pregiudizievoli già trascritte.

Torna su