La condizione sospensiva di mutuo non costituisce un’esenzione generalizzata da responsabilità. Quando il finanziamento viene…

Debiti condominiali del venditore
Il nuovo acquirente dell’immobile risponde solidalmente con il venditore degli oneri condominiali relativi all’anno in corso al momento dell’acquisto e a quello precedente, secondo quanto stabilito dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma fa riferimento all’anno in corso e all’anno precedente, ma naturalmente deve intendersi riferita alla gestione condominiale, che potrebbe non coincidere con l’anno solare. Il nuovo acquirente paga le spese di riscaldamento e di acqua sanitaria relative all’anno di acquisto e a quello precedente, in solido con il venditore, ma ha diritto di rivalsa su quest’ultimo per le somme pagate per i suoi debiti.
Non rileva il fatto che le spese inerenti a questi consumi vengono ripartite tra i condòmini sulla base di singoli ripartitori assegnati a ciascuno di loro, perché questo sistema riguarda il criterio di riparto e non la natura della spesa, così come con diverso criterio vengono ripartite altre spese. Tutti i condòmini, infatti, devono contribuire alle spese dell’acqua sanitaria e del riscaldamento, se centralizzato, perché tutti fruiscono di tali servizi, sebbene in misura diversa.
Non si tratta, dunque, di una spesa personale del condomino, che, come tale, non sarebbe addebitabile al nuovo acquirente, ma di una spesa generale imputata a ogni condomino con un particolare criterio, che è appunto quello dell’effettivo consumo. Eventuali diversi accordi tra venditore e acquirente non sono opponibili al condominio, che giustamente addebita all’acquirente le spese ordinarie relative alla gestione in corso al momento dell’acquisto e a quella immediatamente precedente, fermo il diritto di rivalsa dell’escusso verso il venditore (Cassazione 1956/2000)