La condizione sospensiva di mutuo non costituisce un’esenzione generalizzata da responsabilità. Quando il finanziamento viene…

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa – Novità
La recente evoluzione della normativa e della prassi relative all’estensione da 1 a 2 anni del termine entro cui poter rivendere l’immobile pre-posseduto (nel caso si intenda acquistarne un altro) senza incorrere in decadenze, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali modifiche normative non riguardano, e non si possono estendere in via analogica, al credito d’imposta per il riacquisto della ”prima casa” (art. 7, L. n. 448/1998), trattandosi di norme agevolative tributarie, come tali di stretta interpretazione: nel caso del credito d’imposta, quindi, ai sensi della norma che lo istituisce, il riacquisto agevolato continua a dover essere effettuato tassativamente entro un anno dalla rivendita del precedente immobile agevolato.